Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O. 12/05/2003 n. 350

Art. 4. Modalità del finanziamento

1. Il finanziamento commissariale verrà messo a disposizione delle amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, su apposita contabilità speciale di tesoreria, presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, da aprirsi a titolarità del rappresentante legale dell'ente, all'uopo nominato sub-commissario ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. Il finanziamento commissariale verrà riversato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria come segue, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della Legge regionale 22 aprile 1987, n. 24: 70 per cento: contestualmente al provvedimento di affidamento di cui al precedente art. 3, comma 2; 30 per cento a saldo: entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo per spese rendicontate nella misura del 70% dell'importo del finanziamento commissariale.

Art. 5. Economie - Somme non spese

1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta dell'opera cofinanziata dal commissario, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico e proporzionalmente, dalla voce IVA sui lavori. I sub-commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato e dovranno conseguentemente provvedere alla restituzione delle economie, proporzionalmente alla quota di finanziamento già erogata, entro il termine perentorio

2. L'aggiudicazione definitiva dei lavori dovrà intervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento commissariale. In caso contrario le amministrazioni comunali dovranno restituire i predetti finanziamenti entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.

3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

Art. 6. Requisiti del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo immediatamente cantierabile, approvato dall'amministrazione comunale, secondo i limiti d'importo previsti dal Decreto del presidente della regione n. 53 del 30 aprile 2003, dovrà rispondere ai requisiti di cui al titolo III - capo II - Sezione quarta del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 - Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Nello stesso dovranno essere previste: Mappatura informatizzata della rete idrica. La mappatura informatizzata dovrà basarsi su una ricognizione in campo della rete idrica allo scopo di integrare e aggiornare i dati già disponibili. La conoscenza dello sviluppo piano-altimetrico della rete, delle sue caratteristiche tecniche (materiali, diametri, anno di posa, stato di conservazione) e la conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature idrauliche in linea (saracinesche, sfiati) e degli impianti (serbatoi, stazioni di sollevamento), costituiscono gli elementi minimi indispensabili da informatizzare. La mappatura dovrà essere predisposta per una sua successiva utilizzazione in ambiente G.I.S. Distrettualizzazione della rete idrica. La distrettualizzazione della rete idrica è prevista dalla normativa (Decreto ministeriale n. 99 8 gennaio 1997) per una più semplice valutazione delle perdite sulla base di «bilanci idrici nelle reti e negli impianti». I progetti di riqualificazione delle reti idriche di distribuzione dovranno essere improntati alla realizzazione di distretti e settori così come previsto dal Decreto. Su ciascun distretto, in ingresso ed in uscita, si dovranno installare misuratori di portata fissi allo scopo di predisporre i bilanci idrici. In ciascun punto di misura è auspicabile anche l'installazione di misuratori di pressione. Sistema di acquisizione dati. Il progetto dovrà indicare la metodologia di acquisizione dei valori di portata in ingresso ed in uscita dai distretti. È auspicabile l'acquisizione dei dati attraverso la telemisura. Bilanci idrici per distretto. Nei progetti dovrà essere indicata la metodologia che sarà utilizzata per la redazione dei bilanci idrici nell'ottica di valutare le perdite presenti nel distretto. In particolare si dovranno prevedere bilanci giornalieri e mensili, con particolare attenzione alle misure nelle ore notturne (01.00 - 04.00) per determinare il consumo minimo notturno quale indice di valutazione delle perdite nei distretti. Il progetto dovrà inoltre riportare la modulistica del report annuale da inviare, per il tramite dell'assessorato ai lavori pubblici, all'osservatorio dei servizi idrici secondo quanto indicato dal Decreto ministeriale n. 99 dell'8 gennaio 1997. Valutazione delle perdite amministrative. Il progetto dovrà prevedere interventi gestionali e di controllo volti al recupero ed all'ampliamento dell'utenza, e più precisamente: un regolamento che stabilisca

a) la frequenza della lettura dei contatori e della relativa fatturazione all'u tenza

b) la frequenza delle ispezioni nei punti di consegna per monitorare il regolare allaccio delle utenze

c) le procedure di intervento nel caso si rilevino malfunzionamenti dei contatori o irregolarità negli allacci. Sarà così possibile tenere sotto controllo i consumi, l'effettivo funzionamento dei contatori nonchè l'eventuale presenza di allacci abusivi; un piano per la manutenzione, eventuale sostituzione e ampliamento dei contatori; uno schema di relazione annuale sull'andamento dei consumi ed i volumi fatturati per monitorare e tenere sotto controllo eventuali andamenti anomali del consumo per utenza e/o abitante.

1. Gli interventi dei comuni di cui alla presente ordinanza, all'atto dell'affidamento di cui al precedente art. 3 sono ricompresi nel programma del commissario governativo per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna e sono dichiarati nella loro interezza, ivi compreso l'eventuale lotto funzionale a cofinanziamento commissariale, di assoluta urgenza ed agli stessi sono applicabili le disposizioni acceleratorie previste per gli interventi del programma commissariale stesso. Sub-commissario.

2. Il rappresentante legale dell'amministrazione comunale beneficiaria del finanziamento commissariale, all'atto dell'affidamento del finanziamento, è nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, sub-commissario governativo per l'attuazione dell'intero intervento e per la gestione della contabilità speciale.

3. Il sub-commissario per l'attuazione dell'intero intervento dovrà attenersi alle seguenti modalità operative e potrà avvalersi delle facoltà di deroga normativa di seguito indicate. Approvazione progetti.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della Legge regionale n. 24/87, le amministrazioni comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, anche in linea tecnica, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento., espresso ai sensi degli artt. 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Pubblicità del bando di gara - Modalità.

5. Ai sensi dell'art. 80 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i lavori di importo pari o superiore a Euro 5.000.000, gli avvisi ed i bandi, oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, saranno inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi saranno altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul BURAS e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione regionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. Per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 ed inferiore a 5.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul BURAS e, per estratto, su almeno due quotidiani a maggiore diffusione regionale. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati oltre che all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante. È comunque facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica. Importo Lavori Modalità di pubblicazione >= 5.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante G.U.C.E. G.U.R.I. B.U.R.A.S. 2 quotidiani a diffusione nazionale 2 quotidiani a diffusione regionale < 5.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante >= 1.000.000 Euro G.U.R.I. B.U.R.A.S. 2 quotidiani a diffusione regionale < 1.000.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante >= 500.000 Euro 2 quotidiani a diffusione provinciale < 500.000 Euro Albo pretorio della stazione appaltante Riduzione dei termini di ricezione delle offerte.

6. In deroga all'art. 79, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore a 5.000.000 di Euro, il termine di ricezione delle offerte è ridotto a quindici giorni a decorrere dall'ultima data di pubblicazione nelle diverse fonti di divulgazione. Per i pubblici incanti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di Euro si applica, ai sensi dall'art. 79, comma 8 del De- Importo Lavori Termini per la presentazione delle offerte >= 5.000.000 Euro 22 giorni naturali e consecutivi < 5.000.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi >=1.000.000 Euro < 1.000.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi >= 500.000 Euro < 500.000 Euro 15 giorni naturali e consecutivi Esperimento in unica tornata di gara.

7. In deroga all'art. 10, comma 1-quater, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA o ARA. Espropriazioni.

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del 7 agosto 1990, n.241, e dall'art. 12 della Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 la comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dovrà essere effettuata, in ogni caso, mediante la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del comune in cui si realizzeranno i lavori. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione predetta. I provvedimenti di autorizzazione ad introdursi, di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, previsti dall'art. 23 della Legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono emessi dal responsabile del Servizio comunale competente. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della Legge regionale 9 giugno 1989, n. 32. Semplificazioni in corso di esecuzione.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le varianti in corso d'opera, purchè rientranti nell'importo del progetto rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, possono essere approvate dall'amministrazione appaltante, acquisito il parere del responsabile del procedimento. Accelerazione esecuzione lavori.

 

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